Informazione e trasparenza comunale

Con l’introduzione della nuova Legge e relativo Regolamento sull’informazione e sulla trasparenza dello Stato (LIT), l’accesso ai documenti ufficiali, secondo quanto previsto dall’art. 8 LIT, può avvenire:

  • in forma scritta, attraverso il modulo “Domanda di accesso a documenti ufficiali”;
  • presso la Cancelleria comunale, compilando il modulo precedentemente descritto.

Sono esclusi dal diritto di accesso istituito dalla Legge le seguenti categorie di documenti:

  • i documenti non ufficiali ai sensi dell’art. 7 RLIT, e meglio quelli la cui elaborazione non è terminata o che sono destinati a scopi personali o che vengono utilizzati da un’autorità per scopi commerciali;
  • i verbali e le registrazioni di autorità ed organi che deliberano a porte chiuse;
  • i documenti archiviati a tempo indeterminato ai sensi della legge sull’archiviazione e sugli archivi pubblici del 15 marzo 2011;
  • le cartelle sanitarie o cliniche, ai sensi della legge sulla promozione della salute e il coordinamento sanitario del 18 aprile 1989 e della legge sull’assistenza socio psichiatrica del 2 febbraio 1999;
  • le decisioni e le sentenze emesse dalle autorità giudiziarie e le decisioni del Consiglio di Stato quale autorità di ricorso;
  • le note e le valutazioni di scolari e studenti;
  • gli atti del personale;
  • i certificati di assicurazione di previdenza professionale.

Procedura di accesso (PDF)

Domanda di accesso e altri formulari