Informazione e trasparenza comunale
Con l’introduzione della nuova Legge e relativo Regolamento sull’informazione e sulla trasparenza dello Stato (LIT), l’accesso ai documenti ufficiali, secondo quanto previsto dall’art. 8 LIT, può avvenire:
- in forma scritta, attraverso il modulo “Domanda di accesso a documenti ufficiali”;
- presso la Cancelleria comunale, compilando il modulo precedentemente descritto.
Sono esclusi dal diritto di accesso istituito dalla Legge le seguenti categorie di documenti:
- i documenti non ufficiali ai sensi dell’art. 7 RLIT, e meglio quelli la cui elaborazione non è terminata o che sono destinati a scopi personali o che vengono utilizzati da un’autorità per scopi commerciali;
- i verbali e le registrazioni di autorità ed organi che deliberano a porte chiuse;
- i documenti archiviati a tempo indeterminato ai sensi della legge sull’archiviazione e sugli archivi pubblici del 15 marzo 2011;
- le cartelle sanitarie o cliniche, ai sensi della legge sulla promozione della salute e il coordinamento sanitario del 18 aprile 1989 e della legge sull’assistenza socio psichiatrica del 2 febbraio 1999;
- le decisioni e le sentenze emesse dalle autorità giudiziarie e le decisioni del Consiglio di Stato quale autorità di ricorso;
- le note e le valutazioni di scolari e studenti;
- gli atti del personale;
- i certificati di assicurazione di previdenza professionale.