Impianti di telefonia mobile

Negli ultimi anni la telefonia mobile in Svizzera ha registrato un rapidissimo sviluppo. Attualmente oltre i due terzi della popolazione si avvale dei benefici del cellulare.
Per funzionare, la telefonia mobile, utilizza antenne di trasmissione distribuite in tutto il Paese, che consentono un collegamento con i cellulari attraverso le onde radio. Per natura tali antenne immettono nell’ambiente radiazioni ad alta frequenza.

Anche il nostro Comune, come peraltro buona parte dei Comuni del Cantone, non è libero dalla presenza di svariati impianti di telefonia mobile necessari a garantire i bisogni della popolazione in questo preciso contesto.

Si tratta evidentemente di un tema delicato che ha suscitato pareri controversi e che genera puntuali interventi atti in particolare a salvaguardare la salute pubblica dalle emissioni prodotte dagli impianti di telefonia.

Per migliorare l’informazione nel campo degli effetti della telefonia mobile, il Municipio nel corso del 2003, aveva pure organizzato una serata informativa.

Nel quadro delle competenze delegate dalla legislazione in vigore, il Municipio ha sempre agito con senso critico ad ogni singola nuova richiesta di posa d’impianti per la telefonia mobile, fermo restando l’esclusiva competenza del Dipartimento del Territorio a coordinare gli impianti nell’intero Cantone, con lo scopo di garantire una sufficiente copertura del territorio, e a verificare gli aspetti tecnici e pianificatori secondo l’attuale legislazione.

Il testo di riferimento in materia di protezione della salute dalle radiazioni non ionizzate è l’Ordinanza federale sulla protezione da radiazioni non ionizzate (ORNI). A livello cantonale è il Regolamento cantonale di applicazione dell’ORNI.

Vale la pena di ricordare in questo contesto come il Regolamento cantonale di applicazione ed in particolare i principi contenuti nell’art. 5, che limitano la posa di impianti di telefonia nelle zone a carattere prevalentemente residenziale o nelle vicinanze di locali dove soggiornano persone particolarmente sensibili, è stato dichiarato dal Tribunale Federale, su ricorso,senza portata giuridica. Ne consegue che qualora gli impianti rispettino i limiti dei valori d’emissione definiti dall’ORNI, l’Autorità comunale, preposta per legge al rilascio dell’autorizzazione a costruire, non può negare l’autorizzazione e l’operatore ha diritto di ottenerla, essendo al beneficio di una concessione, che tra l’altro lo impegna a fornire un servizio particolarmente richiesto.

Per quanto attiene alla conformità degli impianti con i singoli Piani regolatori ed il loro interesse pubblico, i servizi cantonali preposti al rilascio del proprio preavviso, in una recente richiesta presentata da un operatore di telefonia, così si esprimevano:

“…si osserva che la più recente giurisprudenza in materia, ha confermato anche l’utilità pubblica di tali impianti e la loro conformità con ogni zona di utilizzazione, ritenuto che queste antenne assicurano in primo luogo il collegamento telefonico con i portatori di stazioni mobili che si trovano in una determinata località perché vi abitano o perché vi lavorano o, al limite, perché sono intenti a godersi un momento di svago. In pratica questi impianti completano e sono equiparabili alle infrastrutture di urbanizzazione di una zona edificabile…”

(cfr. anche sentenza Tribunale cantonale amministrativo del 18.02.2002 in re M.M. SA e Llcc)

Spetta infine ai servizi cantonali preposti procedere con regolari controlli, sia in occasione dell’attivazione dell’impianto, che successivamente, a campione, su tutto il territorio cantonale effettuati in collaborazione con la SUPSI.

Per ulteriori chiarimenti sul tema, invitiamo la popolazione a voler consultare le seguenti pubblicazioni e/o a accedere ai seguenti siti: